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CERTIFICATO CIVILE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
INFORMAZIONI GENERALI

Il certificato civile riporta solo i provvedimenti di natura civile, quali interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, pene accessorie che comportano limitazioni alla capacità Civile (perdita o revoca della cittadinanza), così come previsto dall'art. 26 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.

Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Dal primo gennaio 2012, nel caso in cui i certificati vengano richiesti per essere prodotti a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi (ad esempio certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, concessione della cittadinanza italiane ecc) non dovranno più essere richiesti a questo Ufficio.

Infatti, l’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 prescrive che i fatti e le qualità personali oggetto del certificato civile possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale; di conseguenza i certificati rilasciati da questo Casellario ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000).
Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".

La ratio della norma introdotta con dalla modifica è quello di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino: infatti, il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le c.d. autocertificazioni.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.

Si ricorda che il privato cittadino può ricorrere all’autocertificazione anche nei rapporti con enti privati (banche, assicurazioni, sportelli postali ecc…) purché questi vi acconsentano.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera (o sul modulo predisposto e scaricabile dalla sezione MODULISTICA), indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente e lemarche da bollo necessarie.

Per il certificato civile:

  • 1 marca da bollo da 19,87 (€ 16,00 + € 3,87 per diritti di cancelleria) per le richieste SENZA urgenza, con ritiro del certificato dopo 3 giorni lavorativi;

oppure

  • 1 marca da bollo da 23,74 (€ 16,00 + € 7,74 per diritti di cancelleria) per le richieste CON urgenza, con ritiro del certificato in giornata.

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre altresì allegare:

  •  Una busta preventivamente affrancata riportante l'indirizzo del richiedente, che l'ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.

L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

CASI DI ESENZIONE DA BOLLO E/O DIRITTI

Nelle ipotesi di seguito indicate il rilascio del certificato è esente da marche da bollo e/o pagamento di diritti:

•Atti relativi allo svolgimento di attività di volontariato ( art. 8 Legge n. 266/1991)

•Atti, documenti, istanze delle O.N.L.U.S. (art. 27 bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)

•Controversie di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria (art. 10 Legge n. 533/1973)

•Corsi di formazione professionale (art. 3 Legge n. 127/1997)

•Domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 Disp. att. C.P.P.)

•Pratiche di divorzio e separazione (art. 19 Legge n. 174/1987)

•Procedimento ammesso al gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. n. 115/2002)

•Procedura per il conseguimento di borse di studio (art 11 Tab. B, D.P.R. n.642/1972)

•Procedure di adozione affidamento minori, affiliazione (art. 82 legge n. 184/1983)

•Ricorso avverso diniego ricongiungimento familiare stranieri (art. 28 P.6 Legge n. 40/1998)

•Tutela dei minori e degli interdetti (art. 13 Tab. B, D.P.R. n. 6542/1972)